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STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE

INDICE


CAPO 1° NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO

Art.1 - Natura Giuridica - Sede
Art.2 - Finalita'
Art.3 - Comprensorio
Art.4 - Perimetro Del Comprensorio

CAPO 2° ORGANI DEL CONSORZIO

Art.5 - Organi Del Consorzio

Sezione 1a - Il Consiglio
Art.6 - Composizione
Art.7 - Competenze
Art.8 - Convocazione

Sezione 2a - Giunta
Art.9 - Composizione
Art.10 - Competenze
Art.11 - Provvedimenti D'urgenza
Art.12 - Convocazione

Sezione 3a - Presidente - Vicepresidente
Art.13 - Presidente
Art.14 - Vicepresidente

Sezione 4a - Disposizioni Comuni
Art.15 - Accettazione Cariche Elettive
Art.16 - Durata Cariche Elettive
Art.17 - Scadenza Cariche Elettive
Art.18 - Cessazione Cariche Elettive
Art.19 - Vacanza Cariche
Art.20 - Validita' Adunanze
Art.21 - Segreteria Organi Consorziali
Art.22 - Astensioni
Art.23 - Votazioni
Art.24 - Verbali Adunanze
Art.25 - Pubblicazione Deliberazioni
Art.26 - Copia Deliberazioni - Opposizioni

Sezione 5a - Collegio Dei Revisori Dei Conti
Art.27 - Costituzione, Funzioni, Durata

CAPO 3° AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUENZA - GESTIONE

Sezione 1a - Amministrazione
Art.28 - Struttura Operativa
Art.29 - Gestione Patrimoniale E Finanziaria

Sezione 2a - Riparto Della Contribuenza
Art.30 - Classifica Provvisoria E Definitiva
Art.31 - Ruoli Di Contribuenza
Art.32 - Riscossione Dei Contributi
Art.33 - Servizio Di Tesoreria

Sezione 3a - Indirizzo/Controllo E Gestione
Art.34 - Funzioni e Responsabilita'
Art.35 - Dirigenza

Estremi di approvazione


CAPO 1°
NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO

Art. 1 - NATURA GIURIDICA - SEDE

II Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1228 del 7 Marzo 1978, è retto dal presente Statuto.
II Consorzio, ente di diritto pubblico - ai sensi dell'art.59 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215 e dell'art.2 della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni - ha sede in Padova. [back]

Art.2 - FINALITA'

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell'ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.
In particolare provvede:

a) alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con i Piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti di pianificazione degli Enti operanti sul comprensorio, nei modi stabiliti dalle leggi n.183/89 e n.36/94, dal decreto legislativo n.152/99 e dalle leggi regionali n.1/91 e n.25/96;

b) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;

c) all'esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca, le connesse opere idrauliche di difesa valliva e montana e quelle idraulico-agrarie, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue, di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali affidate in concessione;

d) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di cui alla precedente lettera c);

e) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e di assetto del territorio rurale;

f) a contribuire all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione di sua competenza al fine del risanamento delle stesse anche in collaborazione con gli Enti all'uopo preposti dalla legge;

g) al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;

h) ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le direttive dell'Autorità di Bacino, sotto l'osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico integrato;

i) a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di difesa del suolo, di risanamento delle acque - anche col fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione - , di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;

j) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione della opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;

k) all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, e nel conseguimento delle relative provvidenze;

l) ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario, idraulico, sotto la osservanza delle relative leggi speciali;

m) a partecipare ad Enti, Società ed Associazioni - anche ai sensi dell'art.25, comma 1 della L.n.142/90 - la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente.

n) Ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;

o) A partecipare e promuovere iniziative comunitarie che interessino la bonifica, l'irrigazione, la tutela delle acque e dell'ambiente;

p) a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;

q) a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;[back]

Art.3 - COMPRENSORIO

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 49.037 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

A - PROVINCIA DI PADOVA

n. progr.

Comune

Ettari

 

n. progr.

Comune

Ettari

1

Agna

1.864

15

Este

210

2

Anguillara Veneta

916

16

Galzignano

1.789

3

Arquà Petrarca

1.203

17

Monselice

5.003

4

Arre

1.229

18

Montegrotto

179

5

Bagnoli di Sopra

3.458

19

Pernumia

1.303

6

Baone

1.200

20

Pontelongo

475

7

Battaglia Terme

541

21

Pozzonovo

724

8

Bovolenta

1.074

22

S. Elena d’ Este

178

9

Candiana

2.201

23

S. Pietro Viminario

1.320

10

Due Carrare

97

24

Solesino

255

11

Cartura

1.428

25

Terrassa Padovana

1.457

12

Codevigo

218

26

Torreglia

8

13

Conselve

2.400

27

Tribano

1.603

14

Correzzola

4.014

28

Vo’ Euganeo

25

Totale Provincia Padova 36.426
 B - PROVINCIA DI VENEZIA
29
Cavarzere
4.147
 
31
Cona
6.357
30
Chioggia
2.107



 Totale Provincia Venezia 12.611
Totale complessivo 49.037
[back]

Art.4 - PERIMETRO DEL COMPRENSORIO

Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:

la dorsale nord-orientale del monte "Venda" a partire dalla quota (525) circa al limite dei Comuni di Vo' Euganeo, Teolo e Galzignano fino al passo del "Roccolo";

la dorsale occidentale del monte "Rua" che è limite di Comune tra Torreglia e Galzignano per un certo tratto, indi la dorsale stessa in Comune di Torreglia fino alla cima dello stesso monte "Rua" a quota (414);

la dorsale orientale del monte "Rua" fino alla località la "Croce" (m.321) in Comune di Torreglia, indi la dorsale pressoché nei limiti di Comune tra Torreglia e Galzignano fino alla cima del monte "Siesa " quota (m. 127);

la dorsale orientale del monte "Siesa" fra i confini dei Comuni di Torreglia e Galzignano fino ad intersecare la strada del Valico;

la dorsale occidentale del Monte "Zovo" ai limiti dei Comuni di Torreglia e Galzignano, fino alla cima del monte Zovo stesso (m.149);

la dorsale delimitata dalla catena, toccando i monti "Delle Valli" (m.184), "Le Motte" (m.168) e poi, entrando completamente in territorio del Comune di Montegrotto, passando per le cime dei monti "Trevisan" (m.208) e "Oliveto" (m.201) fino a Valico "Turri" (m.70);

la dorsale settentrionale del monte "Ceva" fino alla cima (m.255) e lungo la dorsale orientale del monte "Ceva" stesso e quindi la dorsale suddetta "Monte Nuovo" fino a valle, lambendo il castello "Catajo", sul lato orientale e proseguendo ad incontrare il Canale "Rialto";

il canale "Rialto" dal punto di confluenza con la dorsale fino ad incontrare la Botte del "Pigozzo";

il canale di "Sottobattaglia" dalla botte del "Pigozzo" fino all'intersezione con il canale "Bagnarolo" in località "Acquanera", canale di Sottobattaglia che confina dapprima tra i Comuni di Battaglia Terme è Due Carrare (ex Carrara S. Giorgio), poi tra i Comuni di Pernumia e Due Carrare (ex Carrara S. Giorgio) e infine tra i Comuni di Pernumia e Due Carrare (ex Carrara S. Stefano);

il canale "Vigenzone", dalla intersezione del Canale di Sottobattaglia con il Bagnarolo fino all'intersezione del "Vigenzone" con il canale "Biancolino";

il canale di "Cagnola" dalla intersezione del Vigenzone con il Biancolino fino a Bovolenta confluenza del canale di Cagnola con il Bacchiglione;

il fiume Bacchiglione da Bovolenta fino alla confluenza del Bacchiglione stesso con il "Brenta (Ca' Pasqua)";

il fiume Brenta, dalla confluenza del Bacchiglione fino alla confluenza con il "Gorzone" (Punta Gorzone);

il fiume Gorzone dalla confluenza del fiume Gorzone stesso con il fiume Brenta-Bacchiglione (Punta Gorzone) fino alla chiavica Rottanova;

il fiume Adige dalla chiavica Rottanova fino all'abitato di Borgoforte (strada Borgoforte Agna);

la strada prov.le n.3 Patriarcati (Borgoforte-Agna) da Borgoforte fino al ponte "Sturaro" sul fiume Gorzone;

il fiume Gorzone dal ponte "Sturaro" fino al ponte in località "Taglio" di Anguillara sotto la strada prov.le n. 92 "Conselvana";

la strada comunale del "Taglio" per brevissimo tratto;

la strada "argine Conselvano" fino all'incrocio con la SS. 16 in località "Cason" di Solesino;

la Via XX Settembre, la strada Carpanedo fino all'incrocio con la strada "Spin" di Solesino;

la strada "Spin" (Solesino) e quindi, lungo il confine tra i Comuni di Solesino e S. Elena di Este, e successivamente lungo la strada vicinale delle Frassenare e la strada comunale del Bosco (Comune di S. Elena) indi per brevissimo tratto lungo la provinciale "dei Bersaglieri" Monselice-Barbona n. 8 e lungo la strada provinciale n. 42 "Pisana" Este-Solesino fino all'incrocio con la ferrovia Venezia-Bologna;

strada comunale delle "Moccenighe" fino all'incrocio con la strada prov.le n.42 - diramazione (Este - Stazione di S. Elena);

· le strade "Ponticello" e "Gazzo" e successivamente lungo il confine tra i Comuni di Monselice ed Este fino al canale di Este incontrando la strada statale Padana Inferiore (n. 10) in frazione "Motta" in Comune di Este;

lungo il confine tra i comuni di Este e Baone seguendo in alcuni tratti, il canale di Este, lo scolo "Squacchielle", il "Rio Cà Borini" sino ad intersecare la strada prov.le n.6 Este-Baone in località Ca' Borini del Comune di Baone, al limite meridionale delle propaggini collinari;

la dorsale meridionale del "Monte Castello" toccandone la cima (m.317), intersecando quindi la frazione Calaone del Comune di Baone (m.228) e seguendo per breve tratto la strada prov.le n.62 delle "Cave" Este Calaone, risale sulla cima di "Monte Cero" a quota (415);

la dorsale nord-orientale di "Monte Cero" sino ad attraversare la strada prov.le n.21 "Valle S.Giorgio-Baone " - Diramazione per Baone al valico di "Croci", di qui sino ad interessare la S. P. n.21 "del Poeta" (Valle S. Giorgio - Arquà Petrarca) alla quota (86);

la dorsale meridionale del sistema, tra le valli di S.Giorgio ed Arquà Petrarca, prosegue tra i monti Fasolo a ponente ed Orbiseo a levante tra i confini di Cinto Euganeo e Galzignano, toccando successivamente le cime di Monte Gallo (m.385), Monte Peraro (m.372) intersecando la strada Prov.le n.99 "Cingolina" Fontanafredda Galzignano al valico di "Roverello" (m.269) tocca la cima del Monte Marco (m. 367) e risale la cima del Venda a quota (601) lungo la dorsale meridionale del sistema;

dalla cima predetta discende lungo la dorsale nord-orientale fino al confine tra i Comuni di Teolo e Vò e Galzignano a quota (525).

Mentre il perimetro di contribuenza è quello definito dalla Deliberazione del Consiglio regionale n.54 del 16/7/1999 e relativa cartografia. [back]


CAPO 2°

ORGANI DEL CONSORZIO

Art.5 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.[back]

Sezione 1a - IL CONSIGLIO


Art.6 - COMPOSIZIONE

II Consiglio è composto, così come disposto dalla vigente legislazione regionale, da:

trenta consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dall'Assemblea dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile;

un rappresentante della Regione;

un rappresentante per ogni Provincia ricadente in tutto o in parte nel comprensorio consortile.

Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo nonché le varie operazioni elettorali sono contenute nella Legge Regionale 13 gennaio 1976 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel regolamento per le elezioni.[back]


Art.7 - COMPETENZE

II Consiglio determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
Spetta al Consiglio:

a) eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e i 5 componenti della Giunta;

b) eleggere due revisori dei conti effettivi e due supplenti;

c) fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale;

d) adottare lo Statuto e le eventuali modifiche;

e) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;

f) approvare il programma triennale dei lavori pubblici, i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori da approvare unitamente al bilancio preventivo;

g) adottare il regolamento per le elezioni;

h) predisporre il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;

i) convocare l'Assemblea per le elezioni del Consiglio;

j) formulare le proposte ed esprimere i pareri indicati all'art.13 della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n.3;

k) delimitare il perimetro consortile di contribuenza;

l) adottare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e delle altre opere consortili, nonché degli oneri generali di funzionamento;

m) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;

n) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e dei residui passivi;

o) deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto del successivo art.10 lett. I);

p) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta;

q) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;

r) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di coordinare e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;

s) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni - anche ai sensi dell'art.25, comma 1 della L. n. 142/90 - la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;

t) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.18;

u) deliberare sul servizio di tesoreria [back]

Art.8 - CONVOCAZIONE

II Consiglio si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.
Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
In caso d'urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.
Il Consiglio è altresì convocato su richiesta, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, della maggioranza dei componenti la Giunta o da almeno un quarto dei Componenti il Consiglio in carica o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art.27, ultimo comma.
Il Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente uscente e, comunque, entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali.
Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti la Giunta. [back]

Sezione 2a - GIUNTA


Art.9 - COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da cinque altri membri eletti a termine dell'art.7 lett. A), nonché dal rappresentante della Regione.[back]


Art.10 - COMPETENZE

La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali determinati dal Consiglio.
Spetta, inoltre, alla Giunta:

a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;

b) nominare i componenti dei seggi elettorali;

c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;

d) predisporre la Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, il programma triennale dei lavori pubblici, i suoi aggiornamenti annuali, l'elenco annuale dei lavori, nonché il regolamento per le elezioni;

e) applicare le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

g) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni, nonché deliberare gli scostamenti degli stanziamenti delle spese correnti limitatamente agli articoli, nell'ambito di ogni singolo capitolo, senza alterare il totale generale del capitolo stesso;

h) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;

i) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessarie;

j) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base dei piani di riparto delle spese di cui all'art.7 lett. l), e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio;

k) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;

l) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;

m) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;

n) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale e sull'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia secondo il Regolamento consortile che disciplina l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

o) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;

p) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e gli eletti;

q) deliberare sugli accordi di programma fra i Consorzi e le altre Autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;

r) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;

s) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni;

t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio - dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.[back]


Art.11 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio, la Giunta delibera sulle sulle variazioni di bilancio previste all'art.7, lett.m), nonché sulle materie previste alle lettere j) e o) del medesimo articolo.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua riunione immediatamente successiva.[back]


Art.12 - CONVOCAZIONE

La Giunta viene convocata non meno di sei volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni della Giunta avranno luogo nella sede consorziale o in altro edificio idoneo allo scopo.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione, esclusi i festivi.
II Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Giunta almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.[back]


Sezione 3a - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE


Art.13 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore limitatamente alle funzioni di cui alla lettera f).
Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;

b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

c) sovrintende agli organi di amministrazione consorziale;

d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Giunta;

e) vista i pagamenti e le riscossioni;

f) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;

g) stipula, sulla base delle deliberazioni della Giunta, gli accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio;

h) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Giunta, sulle materie di competenza della Giunta stessa, escluse quelle indicate all'art.10 lett. t) ed all'art.11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta nell'adunanza immediatamente successiva.[back]


Art.14 - VICEPRESIDENTE

II Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.[back]

Sezione 4a - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.15 - ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art.10 lett. o).
Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio nella prima seduta.
L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata seduta stante al Consiglio oppure comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Giunta, il Consiglio procederà a nuova elezione.[back]


Art.16 - DURATA CARICHE ELETTIVE

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.
Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.[back]


Art.17 - SCADENZA CARICHE ELETTIVE

I componenti il Consiglio entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
II Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Giunta entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 15.
Gli organi, cessati per scadenza del termine, rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi. [back]


Art.18 - CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio, per le seguenti cause:

a) dimissioni;

b) decadenza, che viene pronunciata dal Consiglio quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;

c) annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacita od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;

d) per accertata inabilita fisica o impedimento di carattere permanente;

e) per mancata partecipazione al Consiglio o alla Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo;

f) per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art.22.

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.
Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all'interessato. [back]


Art.19 - VACANZA CARICHE

II seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione del Consiglio - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Giunta cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio per provvedere alla loro sostituzione.
Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio scenda al di sotto della maggioranza, dovrà essere convocata l'assemblea degli elettori per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n. 3/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel regolamento delle elezioni. [back]


Art.20 - VALIDITA' ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Le adunanze della Giunta, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale; sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Le adunanze del Consiglio e della Giunta non sono pubbliche. [back]


Art.21 - SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.
La Segreteria degli Organi Consorziali viene svolta dal Direttore e, comunque, secondo disposizioni regolamentari.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro Funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi; e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta altri funzionari del Consorzio od estranei, perchè forniscano chiarimenti su determinati argomenti.[back]


Art.22 - ASTENSIONI

Il Consigliere o il componente la Giunta che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.[back]

Art.23 - VOTAZIONI

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.[back]


Art.24 - VERBALI ADUNANZE

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.[back]


Art.25 - PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, esclusi festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo, che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella Legge n.241/90 e successive e nel Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.[back]


Art.26 - COPIA DELIBERAZIONI

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti del Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.[back]

Sezione 5a - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Art.27 - COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

II Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nei Registri dei Revisori Contabili, nell'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri.
La Giunta Regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio; gli altri due membri effettivi e i due membri supplenti sono eletti dal Consiglio.
Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'Ufficio:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;

d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;

e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

g) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;

h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori dei conti:

a) vigila sulla gestione del Consorzio;

b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;

c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

II Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio.
II Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Giunta.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
II revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori cosi nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
Delle riunioni dei Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
II Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Qualora il Collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 8.[back]


CAPO 3°
AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUENZA - GESTIONE


Sezione 1a - AMMINISTRAZIONE


Art.28 - STRUTTURA OPERATIVA

La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile.
Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.
Il Direttore, che è Capo del Personale, svolge nell'ambito delle prerogative e delle funzioni attribuitegli dal P.O.V. e dalla Programmazione Consortile i seguenti principali compiti:

a) assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente ed all'Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente e della Giunta;

b) svolge ogni altra attività connessa alla sua funzione, che gli sia delegata dal Presidente a' sensi del vigente Statuto;

c) in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare danno al Consorzio.[back]


Art.29 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
II bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo regionale non oltre i termini previsti dalla Legge Regionale vigente in materia.
Il conto consuntivo è approvato e inviato al controllo regionale entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza sono deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
Il fondo di riserva è iscritto nel bilancio per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. Nel caso in cui, dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre, si verifichino straordinarie esigenze di bilancio o le dotazioni delle voci di spesa corrente si rivelino insufficienti, la Giunta può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione da comunicare al Consiglio Consorziale.[back]

Sezione 2a - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA


Art.30 - CLASSIFICA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le spese di funzionamento del Consorzio, di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e per l'adempimento di tutte e altre finalità istituzionali sono ripartite a carico della proprietà consorziata, ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base di piani di classifica, provvisori e definitivi, in conformità alla vigente normativa.
I predetti piani, adottati dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.[back]


Art.31 - RUOLI DI CONTRIBUENZA

La riscossione dei contributi mediante ruoli avverrà nelle forme di legge.
Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.
Dette richieste andranno presentate direttamente al Consorzio.[back]


Art.32 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

La riscossione dei contributi consorziali è effettuata secondo le modalità ammesse dalla legge.[back]


Art.33 - SERVIZIO DI TESORERIA

II servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario, previa gara ufficiosa fra almeno 5 Istituti di Credito.
La Giunta predispone e il Consiglio approva il capitolato disciplinante le modalità e la condizioni di resa del servizio.
La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.[back]


Sezione 3a - INDIRIZZO/CONTROLLO E GESTIONE


Art.34 - FUNZIONI E RESPONSABILITA'

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.[back]

Art.35 - DIRIGENZA

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria fatte salve diverse competenze fissate nel Regolamento consortile di cui al precedente art.29, comma 1;

e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al precedente comma lettere a), c) ed f).

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.[back]

Estremi di approvazione

Il presente Statuto è stato adottato con deliberazioni consortili 23/4/1979, n.12 e 8/11/1979, n.14 approvate dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione 6/12/1979, n.6324 ed è entrato in vigore l'1/3/1980.

Il presente Statuto è stato modificato con:

1. Deliberazione del Consiglio Consorziale n.4/87 del 13/3/1987 approvata dalla Giunta Regionale Veneta con deliberazione n.4735 del 21/7/1988;

2. Deliberazione del Consiglio Consorziale n.16/96 del 23/7/1996 approvata dalla Giunta Regionale Veneta con provvedimento del 5/8/1996;

3. Deliberazione del Consiglio Consorziale n.29/00 del 21/7/2000, divenuta esecutiva il 27/8/2000 per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.4, comma 7 della L.R. n.53 del 18/12/1993;

4. Deliberazione del Consiglio Consorziale n.15/01 del 05/06/2001, approvata dalla Giunta Regionale Veneta con provvedimento del 20/07/2001, a seguito del recepimento delle prescrizioni regionali attuato con Deliberazione del Consiglio Consorziale n.18/01 del 12/07/2001.[back]

 
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