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STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE
INDICE
CAPO 1° NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO
Art.1 - Natura Giuridica - Sede
Art.2 - Finalita'
Art.3 - Comprensorio
Art.4 - Perimetro Del Comprensorio
CAPO 2° ORGANI DEL CONSORZIO
Art.5 - Organi Del Consorzio
Sezione 1a - Il Consiglio
Art.6 - Composizione
Art.7 - Competenze
Art.8 - Convocazione
Sezione 2a - Giunta
Art.9 - Composizione
Art.10 - Competenze
Art.11 - Provvedimenti D'urgenza
Art.12 - Convocazione
Sezione 3a - Presidente - Vicepresidente
Art.13 - Presidente
Art.14 - Vicepresidente
Sezione 4a - Disposizioni Comuni
Art.15 - Accettazione Cariche Elettive
Art.16 - Durata Cariche Elettive
Art.17 - Scadenza Cariche Elettive
Art.18 - Cessazione Cariche Elettive
Art.19 - Vacanza Cariche
Art.20 - Validita' Adunanze
Art.21 - Segreteria Organi Consorziali
Art.22 - Astensioni
Art.23 - Votazioni
Art.24 - Verbali Adunanze
Art.25 - Pubblicazione Deliberazioni
Art.26 - Copia Deliberazioni - Opposizioni
Sezione 5a - Collegio Dei Revisori Dei
Conti
Art.27 - Costituzione, Funzioni, Durata
CAPO 3° AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUENZA - GESTIONE
Sezione 1a - Amministrazione
Art.28 - Struttura Operativa
Art.29 - Gestione Patrimoniale E Finanziaria
Sezione 2a - Riparto Della Contribuenza
Art.30 - Classifica Provvisoria E Definitiva
Art.31 - Ruoli Di Contribuenza
Art.32 - Riscossione Dei Contributi
Art.33 - Servizio Di Tesoreria
Sezione 3a - Indirizzo/Controllo E Gestione
Art.34 - Funzioni e Responsabilita'
Art.35 - Dirigenza
Estremi di approvazione
CAPO 1°
NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO
- PERIMETRO
Art. 1 - NATURA GIURIDICA - SEDE
II Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, costituito
con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1228 del 7
Marzo 1978, è retto dal presente Statuto.
II Consorzio, ente di diritto pubblico - ai sensi dell'art.59 del
R.D. 13 febbraio 1933 n.215 e dell'art.2 della Legge Regionale 13
gennaio 1976 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni - ha
sede in Padova. [back]
Art.2 - FINALITA'
Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che
gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici
e sociali nell'ambito della complessiva opera di programmazione
incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.
In particolare provvede:
a) alla predisposizione del piano generale di bonifica e
di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento
con i Piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti
di pianificazione degli Enti operanti sul comprensorio, nei modi
stabiliti dalle leggi n.183/89 e n.36/94, dal decreto legislativo
n.152/99 e dalle leggi regionali n.1/91 e n.25/96;
b) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei
piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi
di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
c) all'esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche
e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati
facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione
e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi
comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento
delle opere irrigue e quelle di accumulo di acque aventi funzione
anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e
di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento
delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità
e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca,
le connesse opere idrauliche di difesa valliva e montana e quelle
idraulico-agrarie, nonché il ripristino, l'adeguamento e
l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue, di
competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali
affidate in concessione;
d) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di cui
alla precedente lettera c);
e) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano
generale di bonifica e di assetto del territorio rurale;
f) a contribuire all'azione pubblica per la tutela delle
acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete
di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato
e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare
per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione di
sua competenza al fine del risanamento delle stesse anche in collaborazione
con gli Enti all'uopo preposti dalla legge;
g) al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici
e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione
e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento
della depurazione;
h) ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione
idrica in armonia con le direttive dell'Autorità di Bacino,
sotto l'osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali,
nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti
gestori del servizio idrico integrato;
i) a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale, di difesa del suolo, di risanamento delle acque - anche
col fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione
dei corsi d'acqua e della fitodepurazione - , di fruizione e gestione
del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico
e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;
j) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati,
su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale,
l'esecuzione e la manutenzione della opere di bonifica obbligatorie
di competenza privata, e di tutte le altre opere di interesse particolare
di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare
scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere
irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il
quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
k) all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli
ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione
nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati,
nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario,
e nel conseguimento delle relative provvidenze;
l) ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente
legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni
di consorzio di miglioramento fondiario, idraulico, sotto la osservanza
delle relative leggi speciali;
m) a partecipare ad Enti, Società ed Associazioni
- anche ai sensi dell'art.25, comma 1 della L.n.142/90 - la cui
attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione,
nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente.
n) Ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per
la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle
acque;
o) A partecipare e promuovere iniziative comunitarie che
interessino la bonifica, l'irrigazione, la tutela delle acque e
dell'ambiente;
p) a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti
lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per
quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali,
curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
q) a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a
calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;[back]
Art.3 - COMPRENSORIO
Il comprensorio del Consorzio ha una superficie
territoriale totale di Ha. 49.037 che ricadono nelle seguenti Province
e Comuni:
A - PROVINCIA DI PADOVA
|
|
n. progr.
|
Comune
|
Ettari
|
|
n. progr.
|
Comune
|
Ettari
|
|
1
|
Agna
|
1.864
|
15
|
Este
|
210
|
|
2
|
Anguillara Veneta
|
916
|
16
|
Galzignano
|
1.789
|
|
3
|
Arquà Petrarca
|
1.203
|
17
|
Monselice
|
5.003
|
|
4
|
Arre
|
1.229
|
18
|
Montegrotto
|
179
|
|
5
|
Bagnoli di Sopra
|
3.458
|
19
|
Pernumia
|
1.303
|
|
6
|
Baone
|
1.200
|
20
|
Pontelongo
|
475
|
|
7
|
Battaglia Terme
|
541
|
21
|
Pozzonovo
|
724
|
|
8
|
Bovolenta
|
1.074
|
22
|
S. Elena d Este
|
178
|
|
9
|
Candiana
|
2.201
|
23
|
S. Pietro Viminario
|
1.320
|
|
10
|
Due Carrare
|
97
|
24
|
Solesino
|
255
|
|
11
|
Cartura
|
1.428
|
25
|
Terrassa Padovana
|
1.457
|
|
12
|
Codevigo
|
218
|
26
|
Torreglia
|
8
|
|
13
|
Conselve
|
2.400
|
27
|
Tribano
|
1.603
|
|
14
|
Correzzola
|
4.014
|
28
|
Vo Euganeo
|
25
|
| Totale Provincia Padova |
36.426 |
| B - PROVINCIA DI VENEZIA |
|
29
|
Cavarzere |
4.147
|
|
31
|
Cona |
6.357
|
|
30
|
Chioggia |
2.107
|
|
|
|
| Totale Provincia Venezia
|
12.611 |
| Totale complessivo |
49.037 |
[back]
Art.4 - PERIMETRO DEL COMPRENSORIO
Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:
la dorsale nord-orientale del monte "Venda" a partire
dalla quota (525) circa al limite dei Comuni di Vo' Euganeo, Teolo
e Galzignano fino al passo del "Roccolo";
la dorsale occidentale del monte "Rua" che è limite
di Comune tra Torreglia e Galzignano per un certo tratto, indi la
dorsale stessa in Comune di Torreglia fino alla cima dello stesso
monte "Rua" a quota (414);
la dorsale orientale del monte "Rua" fino alla località
la "Croce" (m.321) in Comune di Torreglia, indi la dorsale
pressoché nei limiti di Comune tra Torreglia e Galzignano
fino alla cima del monte "Siesa " quota (m. 127);
la dorsale orientale del monte "Siesa" fra i confini dei
Comuni di Torreglia e Galzignano fino ad intersecare la strada del
Valico;
la dorsale occidentale del Monte "Zovo" ai limiti dei
Comuni di Torreglia e Galzignano, fino alla cima del monte Zovo
stesso (m.149);
la dorsale delimitata dalla catena, toccando i monti "Delle
Valli" (m.184), "Le Motte" (m.168) e poi, entrando
completamente in territorio del Comune di Montegrotto, passando
per le cime dei monti "Trevisan" (m.208) e "Oliveto"
(m.201) fino a Valico "Turri" (m.70);
la dorsale settentrionale del monte "Ceva" fino alla cima
(m.255) e lungo la dorsale orientale del monte "Ceva"
stesso e quindi la dorsale suddetta "Monte Nuovo" fino
a valle, lambendo il castello "Catajo", sul lato orientale
e proseguendo ad incontrare il Canale "Rialto";
il canale "Rialto" dal punto di confluenza con la dorsale
fino ad incontrare la Botte del "Pigozzo";
il canale di "Sottobattaglia" dalla botte del "Pigozzo"
fino all'intersezione con il canale "Bagnarolo" in località
"Acquanera", canale di Sottobattaglia che confina dapprima
tra i Comuni di Battaglia Terme è Due Carrare (ex Carrara
S. Giorgio), poi tra i Comuni di Pernumia e Due Carrare (ex Carrara
S. Giorgio) e infine tra i Comuni di Pernumia e Due Carrare (ex
Carrara S. Stefano);
il canale "Vigenzone", dalla intersezione del Canale di
Sottobattaglia con il Bagnarolo fino all'intersezione del "Vigenzone"
con il canale "Biancolino";
il canale di "Cagnola" dalla intersezione del Vigenzone
con il Biancolino fino a Bovolenta confluenza del canale di Cagnola
con il Bacchiglione;
il fiume Bacchiglione da Bovolenta fino alla confluenza del Bacchiglione
stesso con il "Brenta (Ca' Pasqua)";
il fiume Brenta, dalla confluenza del Bacchiglione fino alla confluenza
con il "Gorzone" (Punta Gorzone);
il fiume Gorzone dalla confluenza del fiume Gorzone stesso con il
fiume Brenta-Bacchiglione (Punta Gorzone) fino alla chiavica Rottanova;
il fiume Adige dalla chiavica Rottanova fino all'abitato di Borgoforte
(strada Borgoforte Agna);
la strada prov.le n.3 Patriarcati (Borgoforte-Agna) da Borgoforte
fino al ponte "Sturaro" sul fiume Gorzone;
il fiume Gorzone dal ponte "Sturaro" fino al ponte in
località "Taglio" di Anguillara sotto la strada
prov.le n. 92 "Conselvana";
la strada comunale del "Taglio" per brevissimo tratto;
la strada "argine Conselvano" fino all'incrocio con la
SS. 16 in località "Cason" di Solesino;
la Via XX Settembre, la strada Carpanedo fino all'incrocio con la
strada "Spin" di Solesino;
la strada "Spin" (Solesino) e quindi, lungo il confine
tra i Comuni di Solesino e S. Elena di Este, e successivamente lungo
la strada vicinale delle Frassenare e la strada comunale del Bosco
(Comune di S. Elena) indi per brevissimo tratto lungo la provinciale
"dei Bersaglieri" Monselice-Barbona n. 8 e lungo la strada
provinciale n. 42 "Pisana" Este-Solesino fino all'incrocio
con la ferrovia Venezia-Bologna;
strada comunale delle "Moccenighe" fino all'incrocio con
la strada prov.le n.42 - diramazione (Este - Stazione di S. Elena);
· le strade "Ponticello" e "Gazzo" e
successivamente lungo il confine tra i Comuni di Monselice ed Este
fino al canale di Este incontrando la strada statale Padana Inferiore
(n. 10) in frazione "Motta" in Comune di Este;
lungo il confine tra i comuni di Este e Baone seguendo in alcuni
tratti, il canale di Este, lo scolo "Squacchielle", il
"Rio Cà Borini" sino ad intersecare la strada prov.le
n.6 Este-Baone in località Ca' Borini del Comune di Baone,
al limite meridionale delle propaggini collinari;
la dorsale meridionale del "Monte Castello" toccandone
la cima (m.317), intersecando quindi la frazione Calaone del Comune
di Baone (m.228) e seguendo per breve tratto la strada prov.le n.62
delle "Cave" Este Calaone, risale sulla cima di "Monte
Cero" a quota (415);
la dorsale nord-orientale di "Monte Cero" sino ad attraversare
la strada prov.le n.21 "Valle S.Giorgio-Baone " - Diramazione
per Baone al valico di "Croci", di qui sino ad interessare
la S. P. n.21 "del Poeta" (Valle S. Giorgio - Arquà
Petrarca) alla quota (86);
la dorsale meridionale del sistema, tra le valli di S.Giorgio ed
Arquà Petrarca, prosegue tra i monti Fasolo a ponente ed
Orbiseo a levante tra i confini di Cinto Euganeo e Galzignano, toccando
successivamente le cime di Monte Gallo (m.385), Monte Peraro (m.372)
intersecando la strada Prov.le n.99 "Cingolina" Fontanafredda
Galzignano al valico di "Roverello" (m.269) tocca la cima
del Monte Marco (m. 367) e risale la cima del Venda a quota (601)
lungo la dorsale meridionale del sistema;
dalla cima predetta discende lungo la dorsale nord-orientale fino
al confine tra i Comuni di Teolo e Vò e Galzignano a quota
(525).
Mentre il perimetro di contribuenza è quello definito dalla
Deliberazione del Consiglio regionale n.54 del 16/7/1999 e relativa
cartografia. [back]
CAPO 2°
ORGANI DEL CONSORZIO
Art.5 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.[back]
Sezione 1a - IL CONSIGLIO
Art.6 - COMPOSIZIONE
II Consiglio è composto, così come
disposto dalla vigente legislazione regionale, da:
trenta consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dall'Assemblea
dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio
e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti
nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
un rappresentante della Regione;
un rappresentante per ogni Provincia ricadente in tutto o in parte
nel comprensorio consortile.
Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo nonché
le varie operazioni elettorali sono contenute nella Legge Regionale
13 gennaio 1976 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni,
e nel regolamento per le elezioni.[back]
Art.7 - COMPETENZE
II Consiglio determina l'indirizzo amministrativo
del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà
regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva
i piani e programmi dell'attività consortile.
Spetta al Consiglio:
a) eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate
a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e
i 5 componenti della Giunta;
b) eleggere due revisori dei conti effettivi e due supplenti;
c) fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi
consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla
Giunta Regionale;
d) adottare lo Statuto e le eventuali modifiche;
e) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di
organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
f) approvare il programma triennale dei lavori pubblici,
i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori da approvare
unitamente al bilancio preventivo;
g) adottare il regolamento per le elezioni;
h) predisporre il piano generale di bonifica e di tutela
del territorio rurale;
i) convocare l'Assemblea per le elezioni del Consiglio;
j) formulare le proposte ed esprimere i pareri indicati all'art.13
della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n.3;
k) delimitare il perimetro consortile di contribuenza;
l) adottare il piano di classifica per il riparto provvisorio
e definitivo delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere di bonifica e delle altre opere consortili, nonché
degli oneri generali di funzionamento;
m) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
n) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui
attivi e dei residui passivi;
o) deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto del
successivo art.10 lett. I);
p) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla
Giunta;
q) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità
dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché
sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti
reali immobiliari;
r) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni
aventi compito di coordinare e riferire, in sede consultiva, su
materie di sua competenza;
s) deliberare la partecipazione con responsabilità
limitata ad Enti, Società ed Associazioni - anche ai sensi
dell'art.25, comma 1 della L. n. 142/90 - la cui attività
rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché
per la tutela delle acque e dell'ambiente;
t) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano
le condizioni di cui all'art.18;
u) deliberare sul servizio di tesoreria [back]
Art.8 - CONVOCAZIONE
II Consiglio si riunisce di diritto non meno di
due volte all'anno.
Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede del Consorzio
o in altro edificio idoneo allo scopo.
La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente,
con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedito almeno sette
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare
il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
In caso d'urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso
di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione
telegrafica.
Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi
e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti
all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del
Consorzio, a disposizione dei consiglieri.
Il Consiglio è altresì convocato su richiesta, mediante
lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare,
della maggioranza dei componenti la Giunta o da almeno un quarto
dei Componenti il Consiglio in carica o su richiesta del Collegio
dei revisori dei conti ai sensi del successivo art.27, ultimo comma.
Il Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente
uscente e, comunque, entro 50 giorni dalla data delle operazioni
elettorali su convocazione del consigliere che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più
alto numero di voti preferenziali.
Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione del Presidente,
del Vicepresidente e dei componenti la Giunta. [back]
Sezione 2a - GIUNTA
Art.9 - COMPOSIZIONE
La Giunta è composta dal Presidente del
Consorzio, dal Vicepresidente e da cinque altri membri eletti a
termine dell'art.7 lett. A), nonché dal rappresentante della
Regione.[back]
Art.10 - COMPETENZE
La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali
determinati dal Consiglio.
Spetta, inoltre, alla Giunta:
a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla
Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale,
nonché sulle eventuali transazioni;
d) predisporre la Statuto, i regolamenti di amministrazione,
il piano di organizzazione variabile, il programma triennale dei
lavori pubblici, i suoi aggiornamenti annuali, l'elenco annuale
dei lavori, nonché il regolamento per le elezioni;
e) applicare le disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro;
f) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione
dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
g) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo
e le relative relazioni, nonché deliberare gli scostamenti
degli stanziamenti delle spese correnti limitatamente agli articoli,
nell'ambito di ogni singolo capitolo, senza alterare il totale generale
del capitolo stesso;
h) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
i) definire le unità organizzative da qualificare
come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili
e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione
organizzativa rendono periodicamente necessarie;
j) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base dei piani
di riparto delle spese di cui all'art.7 lett. l), e del bilancio
preventivo, deliberati dal Consiglio;
k) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione
in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni
necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali
dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione,
di Enti e di privati;
l) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni
sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere
pubbliche e private a carico della proprietà;
m) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
n) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture
secondo la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale
e sull'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia secondo
il Regolamento consortile che disciplina l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture in economia;
o) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili,
sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
p) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea
e gli eletti;
q) deliberare sugli accordi di programma fra i Consorzi e
le altre Autorità locali per definire in modo integrato e
coordinato questioni di interesse comune;
r) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché
dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi
atti di concessione;
s) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione
dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica,
fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento
delle strutture di bonifica, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale
n. 9 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni;
t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite
alla competenza di altri organi consorziali - sempreché non
ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio - dandone notizia
al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.[back]
Art.11 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA
In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione
del Consiglio, la Giunta delibera sulle sulle variazioni di bilancio
previste all'art.7, lett.m), nonché sulle materie previste
alle lettere j) e o) del medesimo articolo.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio
alla sua riunione immediatamente successiva.[back]
Art.12 - CONVOCAZIONE
La Giunta viene convocata non meno di sei volte
all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere
convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta
scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni della Giunta avranno luogo nella sede consorziale o
in altro edificio idoneo allo scopo.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita
ai componenti almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato
per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati
il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine
del giorno.
In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante
telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione,
esclusi i festivi.
II Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine
del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Giunta
almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei
giorni festivi.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati
presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti,
almeno un giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni
festivi e di quelli non lavorativi.[back]
Sezione 3a - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE
Art.13 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio,
con facoltà di delega al Direttore limitatamente alle funzioni
di cui alla lettera f).
Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi
consortili;
b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
c) sovrintende agli organi di amministrazione consorziale;
d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi
ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza,
sottoponendoli alla ratifica della Giunta;
e) vista i pagamenti e le riscossioni;
f) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica
e di bonifica rilevate dagli uffici;
g) stipula, sulla base delle deliberazioni della Giunta,
gli accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio;
h) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la
convocazione della Giunta, sulle materie di competenza della Giunta
stessa, escluse quelle indicate all'art.10 lett. t) ed all'art.11.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della
Giunta nell'adunanza immediatamente successiva.[back]
Art.14 - VICEPRESIDENTE
II Vicepresidente sostituisce il Presidente in
caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento
delle sue funzioni.[back]
Sezione 4a - DISPOSIZIONI COMUNI
Art.15 - ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE
L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli
eletti, come previsto dal precedente art.10 lett. o).
Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio
nella prima seduta.
L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta
si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata seduta
stante al Consiglio oppure comunicata al Consorzio con lettera raccomandata
entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle
elezioni.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente
o componente della Giunta, il Consiglio procederà a nuova
elezione.[back]
Art.16 - DURATA CARICHE ELETTIVE
I componenti degli organi del Consorzio restano
in carica cinque anni.
Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza
formale dei precedenti organi.
Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo a decorrere dalla
quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.[back]
Art.17 - SCADENZA CARICHE ELETTIVE
I componenti il Consiglio entrano in carica all'atto
della scadenza dell'amministrazione uscente.
II Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Giunta
entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente
art. 15.
Gli organi, cessati per scadenza del termine, rimangono investiti
della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere
solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento
dei nuovi corrispondenti organi. [back]
Art.18 - CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE
La cessazione dalla carica di consigliere può
avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio,
per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) decadenza, che viene pronunciata dal Consiglio quando
sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
c) annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito
di capacita od eleggibilità o per irregolarità delle
operazioni elettorali;
d) per accertata inabilita fisica o impedimento di carattere
permanente;
e) per mancata partecipazione al Consiglio o alla Giunta
per tre volte consecutive, senza giustificato motivo;
f) per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo
art.22.
Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata
diretta al Consorzio.
Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio,
previa comunicazione dei motivi all'interessato. [back]
Art.19 - VACANZA CARICHE
II seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione del
Consiglio - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti
dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista,
segue immediatamente l'ultimo eletto.
I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero
rimasti i sostituiti.
Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti
la Giunta cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere
convocato entro un mese il Consiglio per provvedere alla loro sostituzione.
Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio scenda
al di sotto della maggioranza, dovrà essere convocata l'assemblea
degli elettori per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni
e procedure previste nella Legge Regionale n. 3/1976 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché nel regolamento delle
elezioni. [back]
Art.20 - VALIDITA' ADUNANZE
Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta
una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza
dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Le adunanze della Giunta, salvo che non sia prescritta una maggioranza
speciale; sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti
in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Le adunanze del Consiglio e della Giunta non sono pubbliche. [back]
Art.21 - SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI
Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute
del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.
La Segreteria degli Organi Consorziali viene svolta dal Direttore
e, comunque, secondo disposizioni regolamentari.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti
gli organi, il Direttore o altro Funzionario presente alla seduta,
l'interessato dovrà assentarsi; e, qualora trattasi del Segretario,
le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane
dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio
e della Giunta altri funzionari del Consorzio od estranei, perchè
forniscano chiarimenti su determinati argomenti.[back]
Art.22 - ASTENSIONI
Il Consigliere o il componente la Giunta che, in
merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto
proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio,
deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta
la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la
responsabilità per danni, oltreché la possibilità
di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il
voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza
prescritta.[back]
Art.23 - VOTAZIONI
Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a
scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei
presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il
voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia
prescritta una speciale maggioranza.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione
sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto
del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva
a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.[back]
Art.24 - VERBALI ADUNANZE
Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario
un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il
luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione,
le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati
e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del
giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni
di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede,
ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente
per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la
riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le
funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.[back]
Art.25 - PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni degli organi consorziali debbono
essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi,
esclusi festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo
alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate
solamente nel giorno immediatamente successivo, che non sia festivo
o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione
debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione,
a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità
a quanto disposto nella Legge n.241/90 e successive e nel Regolamento
consortile per la disciplina delle modalità di accesso e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
del Consorzio.[back]
Art.26 - COPIA DELIBERAZIONI
Gli interessati possono prendere visione del testo
delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare,
previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai
sensi e nei limiti del Regolamento consortile per la disciplina
delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto
di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.[back]
Sezione 5a - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.27 - COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA
II Collegio dei revisori dei conti è composto
da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti
nei Registri dei Revisori Contabili, nell'Albo dei Dottori Commercialisti
o nell'Albo dei Ragionieri.
La Giunta Regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito
di presiedere il collegio; gli altri due membri effettivi e i due
membri supplenti sono eletti dal Consiglio.
Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e se
nominati decadono dall'Ufficio:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione
del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici,
per la durata della interdizione;
d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano
la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti
della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti
a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste
elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti
del provvedimento;
f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o,
avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
g) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso
il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio,
i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono
la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro
il quarto grado.
I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori dei conti:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo
e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti
di variazione di bilancio;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
II Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio.
II Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di
volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Giunta.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva,
immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
II revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni
consecutive del Collegio, decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio
provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro
tre mesi dalla vacanza. I revisori cosi nominati decadono insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età
- sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more
della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di
cui al comma precedente.
Delle riunioni dei Collegio dei revisori viene redatto verbale che
deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione
di tutti i presenti.
II Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto
di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Qualora il Collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità
dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del
Consiglio, ai sensi del precedente art. 8.[back]
CAPO 3°
AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUENZA - GESTIONE
Sezione 1a - AMMINISTRAZIONE
Art.28 - STRUTTURA OPERATIVA
La struttura operativa del Consorzio è definita
dal Piano di Organizzazione Variabile.
Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.
Il Direttore, che è Capo del Personale, svolge nell'ambito
delle prerogative e delle funzioni attribuitegli dal P.O.V. e dalla
Programmazione Consortile i seguenti principali compiti:
a) assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali
e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente
ed all'Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse
del servizio o a richiesta del Presidente e della Giunta;
b) svolge ogni altra attività connessa alla sua funzione,
che gli sia delegata dal Presidente a' sensi del vigente Statuto;
c) in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del
Vice Presidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare danno
al Consorzio.[back]
Art.29 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
La gestione del Consorzio è informata ai
principi generali della contabilità finanziaria e di quella
economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
del Consorzio.
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
II bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo
regionale non oltre i termini previsti dalla Legge Regionale vigente
in materia.
Il conto consuntivo è approvato e inviato al controllo regionale
entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio
di competenza sono deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
Il fondo di riserva è iscritto nel bilancio per le spese
impreviste, nonché per le maggiori spese che possono verificarsi
durante l'esercizio. Nel caso in cui, dopo il termine del 30 novembre
ed entro il 31 dicembre, si verifichino straordinarie esigenze di
bilancio o le dotazioni delle voci di spesa corrente si rivelino
insufficienti, la Giunta può effettuare prelevamenti dal
fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione da
comunicare al Consiglio Consorziale.[back]
Sezione 2a - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
Art.30 - CLASSIFICA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Le spese di funzionamento del Consorzio, di esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e per l'adempimento
di tutte e altre finalità istituzionali sono ripartite a
carico della proprietà consorziata, ricadente nel perimetro
di contribuenza, sulla base di piani di classifica, provvisori e
definitivi, in conformità alla vigente normativa.
I predetti piani, adottati dal Consiglio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta
Regionale.[back]
Art.31 - RUOLI DI CONTRIBUENZA
La riscossione dei contributi mediante ruoli avverrà
nelle forme di legge.
Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti
e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.
Dette richieste andranno presentate direttamente al Consorzio.[back]
Art.32 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
La riscossione dei contributi consorziali è
effettuata secondo le modalità ammesse dalla legge.[back]
Art.33 - SERVIZIO DI TESORERIA
II servizio di tesoreria, per la riscossione delle
entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un
istituto bancario, previa gara ufficiosa fra almeno 5 Istituti di
Credito.
La Giunta predispone e il Consiglio approva il capitolato disciplinante
le modalità e la condizioni di resa del servizio.
La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione,
di cui il capitolato costituisce parte integrante.[back]
Sezione 3a - INDIRIZZO/CONTROLLO E GESTIONE
Art.34 - FUNZIONI E RESPONSABILITA'
I poteri di indirizzo e controllo spettano agli
organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita
ai dirigenti.
Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi
da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite.
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno.
Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.[back]
Art.35 - DIRIGENZA
Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed
i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai
dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli
obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto
non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari,
tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria fatte salve diverse competenze
fissate nel Regolamento consortile di cui al precedente art.29,
comma 1;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali
di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti
o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.
Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva
delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al precedente
comma lettere a), c) ed f).
I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi
del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza
della gestione.[back]
Estremi di approvazione
Il presente Statuto è stato adottato con deliberazioni consortili
23/4/1979, n.12 e 8/11/1979, n.14 approvate dalla Giunta Regionale
del Veneto con deliberazione 6/12/1979, n.6324 ed è entrato
in vigore l'1/3/1980.
Il presente Statuto è stato modificato con:
1. Deliberazione del Consiglio Consorziale n.4/87 del 13/3/1987
approvata dalla Giunta Regionale Veneta con deliberazione n.4735
del 21/7/1988;
2. Deliberazione del Consiglio Consorziale n.16/96 del 23/7/1996
approvata dalla Giunta Regionale Veneta con provvedimento del 5/8/1996;
3. Deliberazione del Consiglio Consorziale n.29/00 del 21/7/2000,
divenuta esecutiva il 27/8/2000 per decorrenza dei termini, ai sensi
dell'art.4, comma 7 della L.R. n.53 del 18/12/1993;
4. Deliberazione del Consiglio Consorziale n.15/01 del 05/06/2001,
approvata dalla Giunta Regionale Veneta con provvedimento del 20/07/2001,
a seguito del recepimento delle prescrizioni regionali attuato con
Deliberazione del Consiglio Consorziale n.18/01 del 12/07/2001.[back]
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